17 Settembre 2022

Maternità, paternità e congedo parentale: tutte le novità

Dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti retribuiti al 100 per cento e fino a nove mesi di indennità per congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del figlio.

Dopo un lungo periodo di sperimentazione, il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti diventa strutturale. La misura, entrata in vigore dal 13 agosto 2022, è stata introdotta dal D.lgs. del 30 giugno del 2022 n. 105, che consente al padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nella frazione di tempo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, anche in caso di morte perinatale del figlio. Nel caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

A fare chiarezza è l’Inps, che è intervenuta con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066 per illustrare le principali novità del decreto legislativo. In particolare, per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per le lavoratrici autonome, il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla Asl.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.

È stata così recepita la normativa europea (Direttiva n. 2019/1158) sul bilanciamento della vita familiare e lavorativa, un primo passo verso l’effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.