10 Ottobre 2022

Danno da vacanza rovinata: quando si ha diritto al risarcimento?

Responsabile l’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza

Quando la vacanza non va come ci aspettavamo si può avere diritto al risarcimento solo se non siamo stati noi ad organizzarla da soli, ma ci siamo affidati ad un’agenzia di viaggi e a un tour operator e che l’una o l’altra sia responsabile del disservizio “di non poca importanza”. Un esempio? Hotel da incubo venduti come alberghi da sogno, servizi scadenti, valigie rotte. In particolare, secondo l’art. 43 del codice del turismo (D.Lgs. 79/2011) è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo unito al disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. 

La Corte di Cassazione (sent. n. 13511/2022) è tornata ad occuparsi del cd. danno da vacanza rovinata e delle obbligazioni che incombono rispettivamente su tour operator e intermediario (agenzia di viaggi).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità vanno distinte l’obbligazione propria del tour operator da quella dell’intermediario: il primo risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti; il secondo delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali ad esempio quelle di scegliere con oculatezza l’organizzatore, di trasmettere tempestivamente le prenotazioni, di incassare il prezzo e di restituirlo in caso di annullamento.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte un cliente di un’agenzia di viaggi aveva acquistato un pacchetto turistico all inclusive, organizzato da un tour operator e avente ad oggetto un soggiorno presso una struttura turistica, in cui i servizi erogati si erano rivelati diversi da quelli offerti e il livello delle prestazioni era risultato gravemente scadente. Nel processo è emerso che l’agenzia di viaggi aveva venduto il pacchetto facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà.

La Corte ha ritenuto che anche l’intermediario fosse responsabile nei confronti del cliente, in quanto obbligato a scegliere con attenzione l’organizzatore del viaggio e a verificare la qualità dei servizi promessi sulla carta rispetto a quelli effettivamente erogati al turista.