14 Ottobre 2022

Esecuzione forzata: come evitare l’inefficacia del pignoramento presso terzi

Dal 22 giugno è scattato l’obbligo di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo a carico del creditore

Un adempimento aggiuntivo a carico del creditore stabilito a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi e un nuovo criterio per stabilire il foro competente per l’espropriazione dei crediti di lavoro ove sia debitrice una pubblica amministrazione. Sono queste le due principali novità introdotte dalla riforma del processo civile (l. 206/2021) operative a decorrere dal 22 giugno 2022, quali misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata.

In particolare, Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi, dovrà depositare telematicamente l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determinerà l’inefficacia del pignoramento (art. 543 del codice, comma 32, del codice di procedura civile)

Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

L’intenzione che si ricava, anche tra le righe dei lavori preparatori, è quello di consentire una veloce liberazione dei crediti e dei beni pignorati, così ponendo fine agli obblighi di custodia in capo al terzo tramite la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

La riforma, inoltra, individua come foro competente per le ipotesi di espropriazione presso terzi ove il debitore sia una pubblica amministrazione datore di lavoro con quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si vuole così evitare un’eccessiva concentrazione di controversie a Roma.