16 Ottobre 2022

Il Fondo per risarcire i crimini di guerra nazisti: ricorsi entro il 27 ottobre

L’art. 43 del D.l. 36/2022 ha stanziato 55 milioni di euro per risarcire le vittime dei crimini di guerra nazisti e i loro eredi

C’è tempo fino al 27 ottobre per presentare il ricorso volto all’ottenimento del risarcimento dei crimini di guerra nazisti. Possono presentare ricorso gli ex deportati nei campi delle SS e gli ex internati militari, nonchè gli eredi delle stessi. L’art. 43 del D.l. 36/2022 ha infatti istituito presso il Mef, con denari raccolti dal “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili” e dal “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, un Fondo di 55.424.000 euro, spalmati dal 2023 al 2026, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945.

Per effetto del decreto, potranno attingere al fondo coloro che hanno vittoriosamente esperito un’azione legale contro la Germania, mentre per chi ancora non lo ha fatto il termine per presentare il ricorso è il 27 ottobre, e decorso infruttuosamente tale termine nulla è più dovuto. Sono escluse dal fondo le vittime delle Shoah che sono già state risarcite in passato. Quanto alle richieste di risarcimento, si va dai 40mila euro per ogni anno di detenzione fino ai 150mila euro per chi nei lager ha contratto malattie invalidanti.

Da un punto di vista procedurale, l’atto di citazione va rivolto allo Stato italiano, oltre che a quello tedesco, nelle vesti di convenuto, e occorre la prova documentale della deportazione forzata in Germania e, nel caso in cui siano gli eredi del deportato a far valere il diritto al risarcimento, quella del grado di parentela e dell’avvenuta successione.

In questo modo, l’Italia se da un lato garantisce risarcimenti che era difficile ottenere dalla Germania, dall’altro lato però fa ripagare allo Stato italiano, attingendo dal denaro della ripresa economica, nel quadro del Pnrr, responsabilità che le sentenze attribuiscono a quello tedesco. Un colpo di mano che ha consentito all’allora governo Draghi il contrasto tra la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja del 2012, che aveva affermato l’immunità della Germania dalla giurisdizione civile italiana per i crimini commessi dallo Stato tedesco durante la seconda guerra mondiale giusti gli accordi di Bonn del ’61, e quella della Corte Costituzionale del 2014 che, in seguito alla causa promossa dal figlio del partigiano Ferrini, aveva stabilito che l’immunità vale tra due Stati ma nessuno può negare a un cittadino di far valere le proprie ragioni nei confronti di un Paese straniero, trattandosi di diritti inviolabili della persona.