19/10/2022

Più tempo per l’appello delle controversie civile regolate dal diritto sommario

Le Sezioni Unite civili fanno il punto sui termini di impugnazione contro l’ordinanza 702 quater: il termine di trenta giorni decorre, per la parte costituita, dalla sua notificazione o comunicazione

Le Sezioni Unite civili, con sentenza del 5 Ottobre 2022 n. 28975, hanno stabilito che, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.

È stato così risolto un contrasto giurisprudenziale sorto anche alla luce dell’orientamento assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione 6 giugno 2018, n. 14478, secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. Tale principio è contrario a quanto stabilito dall’ordinanza resa dalla medesima Cassazione in data 18 maggio 2021 (n. 13439), secondo cui il termine breve di impugnazione dell’ordinanza, a norma dell’art. 702 quater c.p.c., decorre dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima. 

Quest’ultimo è l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite che hanno così stabilito un punto di equilibrio fra la necessità di accelerare il giudizio, che indubbiamente sussiste nel procedimento sommario, e l’attuazione del giusto processo, vale a dire il principio che garantisce l’accesso al giudice e la tutela dei diritti: il termine breve per impugnare non può decorrere dalla sola notizia del dispositivo perché la parte soccombente ha bisogno della motivazione per esercitare il diritto di difesa. Per poter impugnare un provvedimento occorre, dunque, una conoscenza effettiva e non soltanto legale del provvedimento.