28 Ottobre 2022

Bonus edilizi: arrivano i chiarimenti su cessione e sconto in fattura

Secondo la circolare dell’Agenzia dell’Entrate 33/E la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo e colpa grave

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 33/E del 6 ottobre, ha chiarito la disciplina della responsabilità solidale e del cessionario del credito, ove sia accertata la mancata sussistenza e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei “decreti “Aiuti” (D.l n. 50/2022) e “Aiuti-bis” dello scorso 9 agosto (D.l. 115/2022).

Ove sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020).

Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis., ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione. In tale contesto normativo, si forniscono, al riguardo, precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.

Infine, con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.