26 Ottobre 2022

Gestione separata dell’Inps: quando scatta l’obbligo di iscrizione per gli avvocati

L’obbliga riguarda gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre, l’Inps recepisce le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 22 aprile 2022) sulla legittimità dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari. Incluso l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili, fino al 2011, per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per la Corte Costituzionale la norma, pur essendo una norma di interpretazione qualificata come autentica, “lede l’affidamento scusabile riposto dagli interessati nell’esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità”.

Sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.

La Cassazione, con la sentenza n. 28576/2022, ha inoltre precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegata all’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di una professione che produce un reddito non assoggettato a contribuzione della cassa di riferimento. Il requisito dell’abitualità dovrà essere accertato in punto di fatto, potendo in tal senso il reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità.